Regolamento UE 2016/425: Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Il Regolamento UE 2016/425 sui Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) è entrato in vigore il giorno 21 Aprile 2018 abrogando così la Direttiva 89/686/CEE.
Trattandosi per l’appunto di un Regolamento non ha necessità di trasposizione con un decreto nazionale e quindi è direttamente applicabile a tutti gli stati membri.
Questo significa che in tutta Europa non ci saranno più differenze nel recepimento normativo europeo, come a volte capitato in passato per certe direttive.
In sintesi, il nuovo Regolamento europeo 2016/425, disciplina i requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei DPI che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione europea.
Quali sono i criteri di classificazione dei DPI
Il nuovo Regolamento europeo DPI individua tre classi di rischio:
- Categoria I: rischi minimi
- Categoria II: rischi diversi da quelli delle categorie I e III
- Categoria III: rischi molto gravi, che possono causare la morte o danni irreversibili alla salute
A seconda della classificazione della classe di rischio del dispositivo il Regolamento 2016/425 stabilisce la procedura di valutazione di conformità.
Procedure di valutazione della conformità
I dispostivi di protezione individuale sono suddivisi in tre categorie (I, II e III) che, a seconda del rischio, prevedono una procedura di valutazione di conformità differente.
Andiamo a vedere quale procedura deve essere applicata per ciascuna classe di dispositivi.
CATEGORIA I
Il fabbricante dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che il DPI soddisfa i requisiti applicabili del regolamento (predispone la documentazione tecnica e un processo di fabbricazione e controllo adeguato a garantirne la conformità).
CATEGORIA II
Questa tipologia di dispositivi di protezione hanno lo scopo di proteggere l’operatore da rischi non lievi e soprattutto non mortali.
Per tali dispositivi DPI un organismo notificato esamina il progetto tecnico del DPI e verifica che soddisfi i requisiti del regolamento. Nello specifico, l’esame del tipo prevede l’analisi della documentazione tecnica e l’esecuzione di prove su un campione rappresentativo della produzione prevista.
CATEGORIA III
Questa tipologia di dispositivi di protezione individuale hanno lo scopo di proteggere l’operatore da rischi gravi.
Per tali dispositivi la procedura di valutazione di conformità è la medesima della categoria II, a cui si aggiungono visite periodiche in fabbrica per la verifica della conformità del DPI al tipo certificato, tramite prelievo di campioni da testare in laboratorio o controllo del sistema qualità.
Requisiti essenziali di sicurezza dei dispositivi di protezione individuale
I requisiti essenziali di salute e sicurezza sono elencati per esteso nell’ Allegato II del Regolamento UE 2016/425, di seguito riportato, che li differenzia in:
- requisiti di carattere generale applicabili a tutti i tipi di DPI
- requisiti supplementari comuni a diversi tipi di DPI
- requisiti supplementari specifici per rischi particolari
A titolo esemplificativo, i requisiti generali di salute e di sicurezza applicabili a tutti i DPI, sono:
- ergonomia: livelli di protezione elevati e classi di protezione adeguati a diversi livelli di rischio;
- innocuità: assenza di rischi intrinseci e altri fattori di disturbo;
- materiali costitutivi appropriati : I materiali costitutivi non devono avere effetti nocivi per l’igiene e la salute dell’utilizzatore; ogni parte del prodotto a contatto non deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze o altro suscettibile di provocare un’irritazione eccessiva o delle ferite;
- ostacoli massimi ammissibili per l’utilizzatore: Il prodotto deve ostacolare il meno possibile i gesti da compiere, le posizioni da assumere e la percezione sensoriale. Più in generale, non deve essere all’origine di gesti che possano mettere in pericolo l’utilizzatore o altri;
- fattori di comfort e di efficacia: la progettazione e la fabbricazione deve essere tale da poter garantire la montatura ideale, nella posizione appropriata per tutto il periodo necessario e prevedibile dell’impiego, tenendo anche conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni da assumere.
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